Amministrazione comunale
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STATUTO DEL COMUNE DI CERAMI (Provincia di Enna) Titolo I Art. 1 Il Comune di Cerami, Provincia regionale di Enna, è ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, nel rispetto delle norme regionali e in conformità al presente statuto. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa. Art. 2 Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
Art. 3 Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ha una estensione territoriale di ha. 9.463 e confina:
La sede del Comune è sita nel centro urbano, via Acquanuova n. 28 e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede. Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio comunale. Art. 4 Art. 5 Il Comune, nel perseguire le proprie finalità assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, e della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439. L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla Comunità europea e dalle Nazioni unite. Art. 6 Il Comune nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi. Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale, concorre altresì ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini. Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastico idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il Comune concorre, con gli altri enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società. Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate dando priorità agli interventi, di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio. Art. 7 Art. 8 Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; a tal fine, istituisce la consulta permanente dell'economia e del lavoro che sarà disciplinata da apposito regolamento. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione. Ai fini della programmazione, il Comune si deve dotare degli strumenti fissando nell'ordine: gli obiettivi, le risorse umane e finanziarie, i termini di realizzazione, le verifiche periodiche, valutando lo scarto tra obiettivi e risultati e correggendo eventualmente, il programma nella fase operativa. Art. 9 Il Comune, nel riconoscere fondamentale l'istituto dell'informazione, cura l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale. La giunta comunale, periodicamente, relazione sulla sua attività; organizza conferenze e incontri; stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze. Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti. Tìtolo II Capo I - Definizione degli organi Art. 10 Sono organi del Comune, il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione. Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di governo. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato imperativo; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto articolo 176 dell'O.EE.LL., hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte. Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali. Art.11 Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nelle quali il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti, o in regime di convenzione, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati. Ai gruppi consiliari, sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Art. 12 Art. 13 Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito Art. 14 Art. 15 Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare. La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dell'oggetto dell'indagine. Art. 16 Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 dell'O.EE.LL. alla surroga dei consiglieri mancanti. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori. Art. 17 Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l’anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo, entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio. Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:
Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva 'comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari «ad acta». L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima, per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi ili aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata; il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile. Art. 18 Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto e dall'apposito regolamento. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto, regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione. I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali. Art. 19 Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organismi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 la deliberazione di approvazione, i regolamenti sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. Art. 20 Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per la elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1° dovrà in ogni caso disciplinare:
In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2°, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentante in consiglio e, capogruppo di ciascuna, fino a, quando non sarà designato ufficialmente dal proprio gruppo, sarà il Art. 21 La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da numero quattro assessori. E' nominata dal sindaco come previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive. Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei Art. 22 La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori, e tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria. Le modalità di convocazione, e di funzionamento son stabilite dalla stéssa giunta. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi. I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente. Art. 23 Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti. Nell'attività propositiva e di impulso:
Art. 24 Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990, le funzioni di ufficiale di governo. Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti comunali. Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali. La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica. Art. 25 Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/1992. Il sindaco presta giuramento dinnanzi al prefetto della provincia. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le Art. 26 Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art.. 12 della legge regionale n. 7/1992, convoca e presiede la. giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti. In particolare:
Art. 27 Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
Art. 28 Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Art. 29 Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/1992; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco. Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dell'art. 15 della legge regionale n. 7/1992. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 7/1992. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Titolo III Capo l Organismi della partecipazione e della consultazione Art. 30 Sono istituti della partecipazione:
Art. 31 Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate. Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 20, comma 2, lettera a), la quale ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminate dalla giunta comunale entro 45 giorni dalla loro presentazione nella segreteria del Comune. Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, il presidente del consiglio è tenuto ad iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte. Art. 32 Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Il Comune, a tale scopo:
Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia l’uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sodali. Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di confronto con i rappresentanti delle realtà associative. Art. 33 Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
Capo II - Referendum consultivo Art. 34 Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi, le tariffe. Art. 35 La richiesta del referendum di cui al comma 2° del precedente art. 34 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è rimesso da un comitato di garanti formato da persone estranee all'amministrazione e al consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, il comitato dei garanti ne presenta una relazione al consiglio comunale entro l'ulteriore termine di giorni 10. Il consiglio, ove nulla osti, delibera sull'ammissibilità dei referendum entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della relazione da parte del comitato dei garanti. I referendum sono indetti dal sindaco entro il termine di giorni 60 dalla decisione consiliare. Nel caso in cui il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti. Le modalità operative per la consultazione, referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto. I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell'apposito comitato dei garanti e con Art. 36 Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione di cittadini. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
La consultazione è indetta dal sindaco entro il termine di giorni 30 dalla deliberazione consiliare. Le modalità saranno stabilite da apposito regolamento. Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione Art. 37 L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le Art. 38 Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti e associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di domande, progetti e di provvedimenti che comunque li riguardano. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi. Art. 39 Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Il Comune per favorire l'informazione ai singoli cittadini, la loro partecipazione all'attività dell'ente e l'autotutela dei loro diritti, istituisce apposito ufficio informazione, segnalazione, proposte e reclami. Le modalità ed il funzionamento sono stabiliti da regolamento. Art.40 E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale. Art. 41 Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica, nella seduta immediatamente successiva a quella delle elezioni della giunta, fra cittadini, anche non residenti, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzia di Art. 42 Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n.3. Art. 43 Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. Art. 44 Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadènza dell'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina dèi successore. Art. 45 I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, o in regime di convenzione, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici. Il difensore civico, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco. Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa. Titolo IV Art. 46 Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce e organizza, i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e sevizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti. La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma. Art. 47 Un apposito regolamento, oltre alle forme di gestione,, ai criteri di valutazione e al contenuto del citato piano, disciplinerà:
Art. 48 Il Comune, per lo svolgimento, in'modo economico ed efficiente e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto delle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri comuni o con la provincia. La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui nomina si applica l'articolo 32 della legge n.142/1990, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 7/1992, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale e non essere stati candidati nelle ultime elezioni comunali. Art. 49 Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
Per gli amministratori degli enti di cui ai numeri 3) e 4) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento. Ai fini di cui al numero 2) del precedente comma 1, il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale. Art. 50 Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale. Sono organi dell'azienda speciale:
Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono ricoprire la carica di componenti e del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dall'azienda. I componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa. La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali. Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate del regolamento. Alla giunta comunale spetta:
Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza. Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda. La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 51 Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 40 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori. Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento. Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione nonché l'entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento. Alla giunta comunale spetta:
Titolo V ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 52 L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica. Nell'azione amministrativa e nella organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi. Art. 53 Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.
Art. 54 Considerato che i nuovi modelli giuridico-istituzionali pongono il sindacato come titolare di diritto in materie e ruoli espressamente dichiarati da norme e accordi nazionali del lavoro, il Comune identifica nel sistema delle relazioni sindacali un momento di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico, le politiche tariffarie, le politiche sociali, attraverso l'adozione di specifici controlli d'intesa. Con apposito regolamento, l'amministrazione curerà il sistema delle relazioni sindacali, nelle modalità di informazione, consultazione e proposta, di confronto nelle scelte di gestione di rilevanza pubblica e sociale, nei modelli di organizzazione dell'ente, degli uffici, dei servizi e, specificatamente, nelle questioni relative al personale, su un sistema organizzativo fondato sui diritti e responsabilità del pubblico impiego. Art. 55 Il segretario comunale, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi. Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi. Al segretario è affidata l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa e, in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di detti organi, cui competono le scelte politiche. Art. 56 Il segretario adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo dell'ente. Nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 51 e 52 della legge n. 142/90, così come recepiti dalla legge regionale n. 48/91:
Art. 57 Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
Art. 58 L'attività di coordinamento è affidata al segretario comunale ed gli istruttori direttivi. La suddetta attività comporta l'attribuzione di responsabilità circa:
Art. 59 Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento. L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
L'attività amministrativa si articola in uffici omogenei diretti dal dipendente apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna. Art. 60 Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazioni dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici. Il regolamento organico disciplinerà inoltre:
Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi. Art. 61 Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune. Art. 62 I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestano la qualifica di funzionari, fermo restando, in questo caso, la loro rilevanza interna al procedimento. Nel caso di parere negativo l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo. Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto. Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o Art. 63 Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professiona-lità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari devono stabilire:
I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce. Tìtolo VI
Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento. Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente. I risultati della gestione annuale sono dimostrati .nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuti l'efficacia della gestione in relazione alle risorse. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, Art. 65 La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni. La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi. L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2399 del c.c., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'interno e relativo al trattamento economico. Art. 66 Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime la valutazioni di Art. 67 Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato. Art. 68 Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, -il Comune provvede mediante contratti. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza, in conformità alle norme di legge vigenti. La deliberazione deve indicare:
Capo II - Revisori dei conti - Controllo della gestione Art. 68 Il consiglio comunale elegge il revisore in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art 1, lett. i, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica fino al concepimento del triennio in corso. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo della gestione economico-finanziaria. Esercita, altresì, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Per l'esercizio della funzione, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità delle sue attenzioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Art. 70 I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al collegio dei revisori. La giunta comunale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del collegio dei revisori, redige, trimestralmente, per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi. Qualora i dati relativi facciano prevedere un squilibrio di bilancio il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. I-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai Art. 71 Ogni consigliere può denunciare al revisore dei conti fatti afferenti alla gestione dell'ente che ritenga censurabili e lo stesso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al consiglio. Quando la denuncia provenga da 1/5 dei consiglieri assegnati, il revisore deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al consiglio motivando eventuali ritardi. Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI Art. 72 Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con procedura di cui all'art. 4, comma 3. della legge 8 giugno 1990. n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino al'entrata in vigore del nuovo. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione. Art. 73 Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, se posteriore. Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., e l'attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 48/91, se necessario la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma. I regolamenti, eccetto quello di contabilità e per la disciplina dei contratti, da deliberare entro un mese dall'approvazione del presente statuto, ciò per consentire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della nuova legge sugli appalti, previste dalla legge, n. 142/90 e dal presente statuto - |






